Mercato Ittico – La ditta Torchia ha vinto ; la ditta Bruno ha vinto pure perchè resta esecutrice dei lavori e come tale dovrà essere pagata; il Comune di Cariati è l’unico soccombente, condannato a risarcire il danno alla ditta Torchia





Cariati - La quadriglia continua!!!!
Il TAR della Calabria , con dispositivo di sentenza depositato oggi 5 ottobre, HA CONDANNATO IL COMUNE DI CARIATI AL RISARCIMENTO DEI DANNI in favore della ditta Torchia.
I fatti si riferiscono ai lavori del mercato ittico nel porto di Cariati, di cui ci siamo occupati più volte, tanto da titolare la complessa vicenda “La quadriglia continua!......”.
Come si ricorderà, l’appalto dei lavori del mercato ittico ha vissuto fasi alterne passando da una ditta all’altra, in concomitanza dei molteplici pronunciamenti della magistratura amministrativa a conclusione dei vari ricorsi prodotti dalle due ditte, Torchia e Bruno, l’una contro l’altra armata. Ma a rendere tragicomica la vicenda, rendendola veramente paradossale, è la posizione assunta dal Comune di Cariati , costituitosi nei giudizi, al Tar e al Consiglio di Stato, ora a fianco di Bruno e ora a fianco di Torchia .
Il tutto con atti deliberativi della Giunta Comunale. Il Sindaco Filippo Sero, con riferimento a questo appalto, ha sempre affermato che la vicenda è di competenza dell’ufficio tecnico e non dell’organo politico. I fatti però dicono il contrario, perché se il Comune di Cariati si trova implicato in questi giudizi, dinanzi al Tar Calabria e Consiglio di Stato, ciò è avvenuto in base a delle delibere adottate dalla Giunta Comunale con il Sindaco in testa.
Il dispositivo dell’odierna sentenza del TAR parla chiaro, salvo ad approfondire la questione non appena sarà resa nota la motivazione .
Il dispositivo del Tar testualmente recita :
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fermo restando l’efficacia del contratto nelle more stipulato con la controinteressata.
CONDANNA IL COMUNE resistente al risarcimento del danno come da motivazione”.
Per comprendere bene : il ricorso proposto dalla ditta Torchia viene accolto; il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori affidato alla ditta Bruno resta efficace; IL COMUNE DI CARIATI VIENE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
E’ vero che l’interpretazione delle sentenze, specie prima del deposito della motivazione, è sempre difficile, ma nel nostro caso c’è poco da capire.
La ditta Torchia ha vinto ; la ditta Bruno ha vinto pure perchè resta esecutrice dei lavori e come tale dovrà essere pagata; il Comune di Cariati è l’unico soccombente, condannato a risarcire il danno alla ditta Torchia.
Insomma, meglio di così non poteva essere per le ditte, ma peggio di così non poteva essere per il Comune di Cariati. Questo a memoria dei cittadini, perché alla fine saranno loro a pagarne le spese.

Di seguito il provvedimento del TAR Calabria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa di Costruzioni Torchia Cataldo, rappresentato e difeso dagli avv. Luigia Auriemma, Antonio Bifolco, con domicilio eletto presso Elisabetta Froio in Catanzaro, via Crispi, 129; Tecnoimpianti C.R.E., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Bifolco, Luigia Auriemma, con domicilio eletto presso Elisabetta Froio in Catanzaro, via Crispi, 129;
contro
Comune di Cariati, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;
nei confronti di
Elettrica Sud S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso Giovanni Spataro in Cosenza, via dei Mille Pal.Gallo e De Marco;
per l'annullamento, previa sospensione
-della nota prot. n. 16117/11 con la quale il Comune di Cariati ha comunicato l’annullamento in autotutela della procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori per il realizzo dell’opera denominata” Mercato Ittico Comunale e servizi di banchina molo sopraflutto – lotto n. 1” e l’indizione di nuova procedura negoziata;
-della determinazione n. 659 del 25.11.2011 del Comune di Cariati di annullamento del verbale di gara dd. 11.10.2011 e della aggiudicazione provvisoria all’ATI Torchia, di annullamento della lettera di invito della procedura negoziata, di indizione di una nuova procedura di gara;
-della nuova lettera di invito alla procedura negoziata;
-del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori comunicato con nota prot. 0358 del 25.1.2012;
-della determinazione n. 202 del 30.5.2012, con al quale il Comune di Cariati ha revocato la determinazione n. 101/2012 relativa alla revoca della determina n. 659/2011, ha revocato la determinazione n. 153/2012 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Torchia, ha dato nuova efficacia alle determinazioni n. 659/2011 avente ad oggetto annullamento in autotutela affidamento procedura negoziata lavori mercato I° lotto e n. 8/2012 avente ad oggetto aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Bruno Serafino/Elettrica Sud per i lavori mercato ittico I° lotto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cariati e di Elettrica Sud S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fermo restando l’efficacia del contratto nelle more stipulato con la controinteressata.
Condanna il Comune resistente al risarcimento del danno come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
Lucia Gizzi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/10/2012




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