Riceviamo e pubblichiamo: Tarsu, le pretese illegittime respinte al mittente




Comuncato Centro Studi Piergiorgio Frassati - Cataldo De Nardo -
Le pretese tributarie illegittime a danno dei cittadini vanno respinte al mittente, perché costituiscono un abuso non tollerabile mai, specialmente in tempi di crisi economica come quella che si sta attraversando oggi. Chi ha il potere di imporre tributi e oneri a carico dei cittadini, deve farlo nel rigoroso e scrupoloso rispetto delle leggi, altrimenti non è legittimato a mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, già tartassati da una pressione fiscale insostenibile. Così mi sembra non è stato fatto da parte del Comune di Cariati che, con la delibera n. 39 del 19 dicembre 2013 ha aumentato la TARSU – tassa rifiuti solidi urbani –rispetto al 2012, inviando alle famiglie gli avvisi di pagamento in arrivo in questi giorni.
Nella seduta consiliare del 19 dicembre u.s., la maggioranza ha tentato di aumentare anche l’IMU, ma il deciso intervento dei gruppi di opposizione lo ha impedito.
Niente da fare invece per l’aumento della Tarsu, che, nonostante il voto contrario dell’opposizione, è stato approvato col solo voto della maggioranza.
Per opporsi alla richiesta del Comune dovuta all’ingiusto aumento della tariffa Tarsu il nostro Centro Studi propone il testo di un ricorso per l’annullamento in autotutela da presentare al Comune.


All’Ufficio Tributi
Del Comune di Cariati

Oggetto: avviso di pagamento Tarsu – conguaglio 2013.-

Rif. Fattura n. /2013

In riferimento all’avviso di pagamento e fattura sopra emarginati, il sottoscritto

_______________________________________________ cod. fiscale _______________________________________________

nato a ____________________________________________________il_______________________________________ e


ivi residente alla Via ____________________________________________________________________________

c h i e d e

a codesto Ufficio di voler annullare con ogni urgenza il su citato avviso di pagamento per i seguenti motivi :
a) la pretesa tributaria di codesto Comune per Tarsu anno 2013 – conguaglio- scaturente da delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2013 è assolutamente illegittima e costituisce abuso a danno del contribuente.
La maggiore pretesa tributaria, rispetto a quella dovuta per legge, nasce da provvedimento adottato dal Comune oltre i termini consentiti dalla legge, e cioè dalla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2013 .
Tutto ciò in palese violazione della legge, in particolare del comma 4-quater dell’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modifiche dalla legge 124/2013 e del successivo art. 8 che testualmente recitano :
Art. 5.
c.4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.”

Art. 8
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali-

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), ((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.”

Alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza che il Comune di Cariati non poteva deliberare l’aumento della tariffa TARSU 2013 oltre i termini di legge, e cioè oltre il 30 NOVEMBRE 2013, termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio.
La maggiore pretesa d’imposta da parte del Comune di Cariati, scaturente dall’aumento della tariffa approvato oltre i termini di legge, è da ritenersi illegittima e quindi non dovuta.
Tanto premesso e considerato
Si chiede
L’annullamento, in autotutela, dell’avviso di pagamento in oggetto, con riserva di ogni altra azione a tutela del suo buon diritto, in ossequio al principio del “neminem laedere” sancito dall’art. 2043 del Codice Civile.

Cariati, lì

Firma



x